VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione di poteri conferita al Governo  con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
Segretario di Stato per l'interno, ad interim per gli affari  esteri,
Commissario per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato  per
le finanze, di concerto con gli altri Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il presente decreto stabilisce  e  regola  la  classificazione  del
personale  dipendente  dallo  Stato  agli  effetti  del   trattamento
economico, delle norme di carriera e delle modalita' di assunzione in
rapporto all'indole delle funzioni inerenti ai singoli servizi. 
 
  La  detta  classificazione  e'   indipendente   dall'ordine   delle
precedenze stabilite fra le varie cariche e dignita' a Corte e  nelle
funzioni pubbliche e non innova alle attribuzioni affidate, secondo i
rispettivi ordinamenti, ai personali dei diversi rami di servizio, la
cui opera, in qualsiasi sfera di competenza,  utilmente  concorre  al
pieno ed efficace conseguimento  degli  scopi  propri  dell'attivita'
statale.